Art. 25.
(Associazioni ambientaliste).

      1. Gli articoli 13 e 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. Sono legittimati ad agire e ad intervenire innanzi agli organi giurisdizionali, con i poteri e nelle forme previsti dalla legislazione vigente, le associazioni ed i comitati dotati di adeguata e stabile capacità rappresentativa degli interessi diffusi e collettivi per la tutela dell'ambiente.

 

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